Competenze
ANAGRAFE:
- I certificati anagrafici possono essere prodotti sul sito ANPR accedendo al link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/
- I cambi di indirizzo e le richieste di residenza possono essere effettuati sul sito ANPR
- Prenotazioni appuntamenti rilascio/rinnovo passaporto elettronico: https://passaportonline.poliziadistato.it/
STATO CIVILE:
- Pubblicazioni di Matrimonio e Celebrazioni
- Pratiche di divorzio e separazione
- DAT
ELETTORALE:
- Consultazioni elettorali
- Richieste per iscrizioni Albo Scrutatori / Presidenti di Seggio
RILASCIO CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA – CIE: documenti necessari
- Carta d’identità scaduta
- Tessera sanitaria
- N. 1 fototessera recente
- Bancomat o carta per il pagamento € 22
- Allegati qui sotto i documenti per la dichiarazione del genitore che non può recarsi in ufficio, in caso di rilascio di carta a minore e il volantino per la donazione degli organi, per dare il consenso quando si richiede la CIE
Consultazioni elettorali
Iscrizione albo presidenti di seggio
La domanda per l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio è inoltrata all’Ufficio Elettorale del Comune, il quale propone alla Corte d’Appello i nominativi per la relativa iscrizione.
Chi può far domanda
- Coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- Coloro che sono in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado.
Scadenza per la presentazione
Entro il 31 ottobre di ogni anno.
Norme di riferimento
Legge 21 marzo 1990, n. 53
Iscrizione albo scrutatori di seggio
La domanda per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio è inoltrata all’Ufficio Elettorale del Comune.
L’Ufficiale Elettorale provvede con apposito verbale all’inserimento nell’albo di coloro che hanno i requisiti richiesti.
Chi può far domanda
Coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
Coloro che sono in possesso del titolo di studio della Scuola dell’obbligo.
Scadenza per la presentazione
Entro il 30 novembre di ogni anno.
Norme di riferimento
Legge 21 marzo 1990, n. 53
Voto per i cittadini residenti all'Estero
Chi può votare
I cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco dei residenti all’estero realizzato attraverso il confronto dei dati dell’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e degli schedari consolari. L’iscrizione all’anagrafe consolare è obbligatoria per i cittadini italiani che dimorano all’estero per più di dodici mesi, come stabilito dalla Legge 470/88.
Per cosa si vota
É possibile votare per le elezioni politiche e per i referendum, non è possibile votare per le elezioni amministrative (comunali, provinciali e regionali).
Come si vota
Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all’estero dovrà scegliere se votare per corrispondenza oppure se tornare a votare in Italia. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione.
La procedura ordinaria di voto è quella per corrispondenza presso l’abitazione degli elettori residenti all’estero.
La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) in ciascuna delle quali è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono.
Al momento delle elezioni, i consolati inviano agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, le liste dei candidati nella ripartizione d’appartenenza, la scheda (o le schede) e due buste, una affrancata e una bianca. Nella busta bianca dovrà essere inserita la scheda con il voto, mentre nella busta affrancata, con l’indirizzo del consolato pre-stampato, andrà inserita la busta bianca e il certificato elettorale. Spetta ai consolati inviare in Italia le buste arrivate entro le 16 del giovedì che precede la domenica elettorale. Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
L’elettore può altresì scegliere di votare in Italia, rientrando sul territorio nazionale. In questo caso voterà nella circoscrizione in cui è iscritto.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare deve comunicarlo per iscritto al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia scelto di votare in Italia.
Casi in cui non è possibile votare all’estero
Potranno votare esclusivamente in Italia i cittadini italiani residenti in Paesi con cui non sia stato possibile concludere intese che garantiscano la regolarità del voto.
In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia presentando una domanda al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
La normativa di riferimento
Legge costituzionale n. 1 del 2000 – G.U. n. 15 del 20/1/2000;
Legge Costituzionale n.1 del 2001 – G.U. n. 19 del 24/1/2001;
Legge n. 459 del 27/12/2001 – G.U. n. 4 del 5/1/2002.
Tipologia di organizzazione
Responsabile
Persone
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Orari di apertura
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